CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
E LEGISLATIVI
SERVIZIO LEGISLATIVO
SCHEDA
PER L’ISTRUTTORIA LEGISLATIVA
DATI IDENTIFICATIVI DEL PROVVEDIMENTO
NUMERO ATTO 565
/ 2004
TITOLO Misure
urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e il risparmio
energetico
INIZIATIVA Cons.
Spadano, Del Colle, Di Nardo
SETTORE D’INTERVENTO Ecologia - Energia
NUMERO DI ARTICOLI 11
con allegato
DATE:
-presentazione o trasmissione 2.12.2004
-assegnazione 14.12.2004
COMMISSIONI COMPETENTI Quarta
PARERI PREVISTI Prima
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO
1. Obiettivi
Gli obiettivi del presente provvedimento, peraltro esplicitati all’art.1 dello stesso, consistono nella riduzione dell’inquinamento luminoso derivante dall’uso degli impianti da illuminazione esterna e nella promozione del risparmio energetico. Ciò al fine di tutelare e migliorare l’ambiente, di conservare gli equilibri ecologici delle aree naturali protette, nonché di tutelare gli osservatori astronomici e le zone circostanti per promuovere le loro attività di ricerca e di divulgazione scientifica.
ELEMENTI PER L’ISTRUTTORIA LEGISLATIVA
1. Necessità dell’intervento con legge
L’intervento con legge si pone come necessario poiché il provvedimento introduce una disciplina generale di settore in materia delineando i principi che troveranno poi concreta esplicazione nel Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso previsto dall’art.2, comma 2, del p.d.l.
2. Rapporti con l’ ordinamento regionale
Il provvedimento interviene ex novo nell’ordinamento regionale a disciplinare
la materia in oggetto. Va segnalato che molte Regioni hanno già legiferato
in materia di inquinamento luminoso: fra le altre, la Lombardia, la Toscana,
l’Emilia-Romagna, il Piemonte e le Marche.
Si segnala, comunque, che presso la Quarta commissione Consiliare è
stato presentato il progetto di legge n.508/2004 di identico oggetto; pertanto,
ai sensi dell’art.59 del Regolamento interno per i lavori del consiglio
regionale, si suggerisce l’abbinamento dell’esame dei due pdl.
3.Rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale e rapporti con la legislazione nazionale
Il presente p.d.l. investe aspetti relativi all’energia (risparmio
energetico) ed in particolare “la tutela dell’ambiente”.
Quest’ultima materia, in base ai principi stabiliti nel novellato art.117
Cost., comma 2,lett. s), è di competenza legislativa esclusiva statale;
la riforma del Titolo V della Costituzione demanda, poi, la “valorizzazione
dei beni ambientali” alla potestà legislativa regionale concorrente.
Va però ricordato che in materia ambientale vi è una consolidata
giurisprudenza della Corte Costituzionale, formatasi addirittura già
prima della riforma del Titolo V e confermata anche alla luce del nuovo testo
dell’art. 117 Cost., secondo la quale la tutela dell’ambiente
non può identificarsi come una “materia” in senso tecnico,
di competenza statale tale da escludere ogni intervento regionale. Al contrario,
l’ambiente rappresenta un valore “trasversale” che investe
e permea di sé altri interessi e competenze: allo Stato spetta il compito
di dettare standard di protezione uniformi, validi in tutte le Regioni e ciò,
comunque, non esclude una competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente
collegati con quelli ambientali (cfr. sul punto in particolare Corte Cost.,
sentenze n.407 e 536 del 2002, n.222 e 307 del 2003).
Si segnala che il Governo nell’impugnare la L.R. Marche 24 luglio 2002,
n.10, di identico oggetto, ha, tra l’altro, ritenuto che la competenza
della Regione a definire i requisiti tecnici per la progettazione, l'installazione
e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati,
potrebbe realizzare una restrizione della circolazione delle merci nel mercato
unico europeo in violazione dell'art.117, primo comma, della Costituzione,
e potrebbe essere lesiva della competenza legislativa statale in tema di tutela
dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) e
in tema di determinazione dei principi fondamentali in materia di energia
elettrica (art. 117, terzo comma, della Costituzione). Inoltre, sempre secondo
il Governo, l'art. 4 potrebbe porsi in contrasto con l'art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione, violando la competenza del legislatore statale
in tema di "ordinamento civile" nella parte in cui impone all'autonomia
negoziale dei privati l'adozione di capitolati conformi alle prescrizioni
della legge stessa.
Da ultimo si segnala che in materia vi sono diversi progetti di legge pendenti
in Parlamento, tanto che alla Camera è stato adottato un testo unificato
(p.d.l. 697) che detta norme di principio alle quali sembra comunque già
conformarsi la disciplina proposta con il presente p.d.l.
4. Rapporti con la normativa comunitaria
La vasta normativa comunitaria in materia di inquinamento non presenta specifiche disposizioni in tema di inquinamento luminoso.
5. Adempimenti previsti dal progetto
Il provvedimento prevede i seguenti adempimenti:
• che la Regione emani, entro sei mesi dall’entrata in vigore
della legge, un regolamento per disciplinare l’attività della
Regione in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso;
• che, presso il competente Servizio della Giunta regionale, sia tenuto
ed aggiornato l’elenco degli osservatori astronomici, professionali
e non professionali;
• che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge, individui le zone di particolare protezione e tutela
degli osservatori, dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali
regionali e statali;
• che la Regione rediga e pubblichi un rapporto annuale sull’andamento
dell’inquinamento luminoso, sul conseguente risparmio energetico e sulle
azioni condotte per l’applicazione della legge, utilizzando i dati contenuti
nei rapporti comunali annuali ricevuti;
• che la Regione promuova corsi di formazione ed aggiornamento tecnico
e professionale per tecnici con competenze nell’ambito dell’illuminazione;
• che la Regione conceda contributi ai Comuni per l’adeguamento
degli impianti pubblici ai criteri previsti dalla legge;
Sono altresì previste all’art.3 del p.d.l. una serie di funzioni
esercitate dai Comuni tra le quali si segnala l’adeguamento del Regolamento
Urbanistico Edilizio alle disposizioni della legge.
6. Norma finanziaria
Il presente p.d.l. contiene una norma finanziaria all’art.9 che deve essere riformulata per aggiornarne il contenuto all’esercizio finanziario 2005.
REGOLE PER LA REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI
1. Osservazioni sulla formulazione del testo
Dal punto di vista della tecnica legislativa, tenuto conto delle “Regole
e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” contenute nel “Manuale
per le redazione dei testi normativi” approvato dal Consiglio regionale
in data 29 giugno 2004, il progetto non solleva particolari rilievi.
Ad ogni buon conto, si segnalano alcune irregolarità meramente formali:
• all’art.3, comma 1, sostituire la parola “predisporre”
con “predispongono” per adeguare la forma verbale al soggetto;
• all’art.3, comma 9, sostituire la parola “dovranno”
con “devono” per quattro volte.
Il Servizio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
L’Aquila, 3 febbraio 2005
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giovanna Colangelo
ALLEGATO