Legge 10 Gennaio 1991, n. 10
Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
ARTICOLO 1 - Finalità ed ambito di applicazione
1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i
consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo
dell'energia per pari livelli di servizio e qualità della vita, le norme del presente titolo
favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea,
l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e
nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei
consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti di
produzione e di conversione dell'energia con impianti a più alto rendimento energetico, anche in
relazione all'obiettivo di contenere le emissioni inquinanti o comunque alteranti le condizioni
ambientali e climatiche.
2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze loro attribuite dagli
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
3. L'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia si considera di pubblico interesse e
di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e
urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
ARTICOLO 8 - Contributi in conto capitale
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre i consumi di
energia e a migliorare le condizioni di compatibilità ambientale, possono essere concessi contributi
in conto capitale nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile
per i seguenti interventi:
- a) Coibentazione termica degli edifici esistenti.
- b) Installazione di generatori di calore ad alto rendimento in sostituzione di generatori esistenti o integrazione degli stessi.
- c) Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a gas o altre fonti rinnovabili.
- d) Installazione di apparecchiature di regolazione automatica della temperatura.
- e) Installazione di sistemi di contabilizzazione del calore.
- f) Recupero di calore da impianti termici, elettrici e tecnologici.
- g) Installazione di pompe di calore.
- h) Installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento, anche nelle aree esterne.
- i) Installazione di sistemi di rifasamento dell'impianto elettrico.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, sulla base di graduatorie formate secondo criteri di priorità tecnica
ed economica.