Chi siamo
Presentazione
GRUPPO ASTROFILI PESCARESI "RA" (G.AS.P.RA)
Sede
Via Raffaello n. 34, 95124 PESCARA, c/o Studio M. Di Biase.
Tel.: 085/295263; 380 6980274 (SMS - Whatsapp) ; 328 4222655 (sabato e festivi).
Storia
Esistente per iniziativa di un gruppo di astrofili sin dal 1981 con il principale scopo di osservare e fotografare la volta stellata con i pochi e modesti mezzi a disposizione, il 4 gennaio 2000 Gianni Mantini, Marco Di Biase, Paolo Vigilante e Bruno Cirillo hanno fondato G.AS.P.RA, un’ associazione culturale senza scopo di lucro che intende accentrare tutti gli appassionati di astronomia al fine di promuovere e favorire la cultura scientifica collegata all’astronomia.
Campi di attività
- La promozione della conoscenza astronomica.
- Il perseguimento dell’osservazione e della fotografia dei corpi celesti.
- La sensibilizzazione dei cittadini e delle autorità pubbliche ai problemi dell’inquinamento luminoso.
- La divulgazione del pensiero scientifico cosmologico e naturalistico.
- Lo studio in alcuni ambiti di ricerca.
Da molti anni alcuni dei soci organizzano e partecipano con altre Associazioni al consueto campo che si svolge ogni estate sull’altopiano di Campo Imperatore (AQ), in località "Fonte Vetica" (1650 m. s.l.m.).
Contatti
Il Gruppo Astrofili Pescaresi dispone del seguente indirizzo e-mail: protoscel@gmail.com
Statuto dell’associazione culturale “G.AS.P.RA”
Titolo I - Denominazione, sede e scopi
ART. 1 - Ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione denominata «Gruppo Astrofili Pescaresi “RA”», d’ora in avanti denominata “G.AS.P.RA”. L’Associazione non persegue fini di lucro ed ha durata illimitata.
ART. 2 - L’Associazione ha sede in Pescara, alla Via Raffaello Sanzio n° 34.
ART. 3 - L’Associazione ha come finalità la promozione della conoscenza astronomica sia
teorica, sia pratica, nonché la sensibilizzazione della cittadinanza e delle autorità verso il problema
dell’inquinamento luminoso. In particolare si propone di organizzare giornate di studio con conferenze
alle quali potranno essere invitati a partecipare studiosi della materia, astrofili e divulgatori,
unitamente ad attività di osservazione visuale e fotografica con tecniche diverse dello spazio celeste,
con apparecchiature specifiche di cui l’Associazione si potrà dotare.
Le attività troveranno collocazione nell’osservanza di uno studio i cui eventuali frutti saranno resi
disponibili a tutti gli associati ed a chiunque ne facesse richiesta.
L’Associazione potrà richiedere l’affiliazione ad altri enti di promozione scientifica italiani e
stranieri, obbligandosi fin d’ora a rendere parte integrante di questo statuto le norme degli enti a cui
si richieda l’affiliazione.
Per l’attuazione degli scopi sociali, l’Associazione potrà organizzare incontri aperti anche a non
associati, che potranno consistere in campi astronomici della durata di alcuni giorni presso località
montane idonee, organizzare corsi divulgativi su astronomia ed astrofisica, e richiedere eventuali
sovvenzioni da parte di enti pubblici.
Titolo II - Patrimonio ed esercizio totale
ART. 4 - Il patrimonio è costituito:
- dalle entrate dell’Associazione;
- dai beni mobili in proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali annue di ammissione, fissate dal Consiglio Direttivo;
- dalle quote versate dai soci come contributi spese per la fruizione di eventuali servizi.
ART. 5 - L’esercizio si chiude al trentuno dicembre di ogni anno ed il relativo conto
consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere presentato all’Assemblea entro il trentuno
marzo dell’anno successivo.
Entro il trenta novembre di ogni anno verrà predisposto dal C.D. il bilancio di previsione per il
successivo esercizio, da sottoporre al voto dell’Assemblea.
ART. 6 - Il residuo attivo del bilancio verrà devoluto nella misura del venti per cento a fondo di riserva, mentre per la parte di rimanente sarà impiegato in conformità delle iniziative sociali e per nuove attrezzature per l’osservazione celeste.
Titolo III - Soci
ART. 7 - Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione. Hanno il
diritto di partecipare e di votare negli organi sociali.
Sono soci ordinari, con diritto di voto, coloro che, maggiorenni, versano una quota associativa annua e
svolgono un compito di studio e ricerca o di ausilio nell’organizzare le attività teoriche e/o pratiche
dell’Associazione.
Sono soci “giovanili”, senza diritto di voto, i soci minorenni.
Sono “Amici dell’Associazione” le persone fisiche e/o giuridiche che vengono nominate dal C.D., scelte
fra le figure più meritevoli e prestigiose del mondo della scienza locale. Tali persone hanno diritto di
partecipare alle assemblee direttamente ovvero, trattandosi di persone giuridiche, a mezzo di loro
rappresentanti.
ART. 8 - Il numero di soci è illimitato ed all’Associazione culturale può aderire chiunque ne faccia richiesta.
ART. 9 - Per essere ammessi è necessario farne richiesta al C.D., compilando una scheda con le proprie generalità. Il C.D. valuterà le richieste di iscrizione, pronunciandosi insindacabilmente. In caso di ammissione, il nuovo iscritto riceverà la tessera sociale, previo versamento della quota associativa e sottoscrizione del consenso al trattamento e alla conservazione dei dati personali (ex legge 675/96).
ART. 10 - I soci hanno diritto di frequentare la sede dell’Associazione nei giorni e negli orari stabiliti.
ART. 11 - I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
ART. 12 - La qualità di socio si perde per recesso, per morosità e per espulsione. La
morosità viene dichiarata dal C.D.; l’espulsione viene deliberata dall’Assemblea ai sensi e per gli
effetti dell’art. 24 c. II C.C.
I soci potranno essere espulsi quando non ottemperino alle disposizioni statutarie e degli organi
sociali, in quanto conformi all’ordinamento giuridico italiano.
Titolo IV - Organi sociali
ART. 13 - L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di cinque anni. In caso di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione successiva all’evento, provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione.
ART. 14 - Il Consiglio nomina nel suo seno un Legale Rappresentante ed un segretario. Il Legale Rappresentante riceve esclusivamente un rimborso sulle spese documentate sostenute.
ART. 15 - Il C.D. si riunisce tutte le volte che il Legale Rappresentante lo ritenga
opportuno o necessario ovvero quando sia fatta richiesta di convocazione da parte di almeno due dei suoi
membri; si riunisce, inoltre, per le deliberazioni sui bilanci e sui consuntivi.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
Le ammissioni dei soci devono essere votate all’unanimità dei membri del Consiglio Direttivo.
Per la revoca delle cariche è necessario il voto favorevole dei tre quarti del C.D.
Il C.D. è presieduto di diritto dal Legale Rappresentante ovvero, in caso di assenza, delega o
impedimento, dal segretario.
Delle riunioni del C.D. deve essere tenuto il verbale per ciascuna seduta: esso deve essere trascritto
nel libro delle riunioni del C.D. e siglato dal Legale Rappresentante insieme da tutti i membri.
I soci dissenzienti hanno diritto di ottenere la verbalizzazione delle dichiarazioni di voto.
ART. 16 - Il C.D. è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, nei limiti posti dalle norme imperative di legge. È compito del C.D.:
- redigere i programmi delle attività sociali, sulla base degli indirizzi tracciati dall’Assemblea;
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
- deliberare in ordine alle competenze contabili e finanziarie;
- esercitare la sorveglianza sull’andamento economico e morale dell’Associazione;
- adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci nei limiti previsti dal precedente art. 12.
ART. 17 - Il Legale Rappresentante ha la firma sociale e rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ad in giudizio. Cura l’esecuzione delle deliberazioni del C.D. e, in casi straordinari di necessità e di urgenza, può esercitare i poteri del C.D., salva ratifica dei provvedimenti e a pena di decadenza dei suddetti “ex tunc”.
ART. 18 - I soci sono riuniti in Assemblea, dietro convocazione del C.D., almeno due volte all’anno e comunque entro il trentuno marzo per l’approvazione del conto consuntivo ed entro il trentuno dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione. In ogni caso l’Assemblea può essere convocata tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci.
ART. 19 - L’Assemblea approva il bilancio predisposto dal C.D.; determina annualmente le linee di sviluppo e gli indirizzi generali dell’Associazione, in conformità con le previsioni statutarie inerenti gli scopi sociali; delibera altresì sulle modifiche dello statuto e su quanto le è demandato dal C.D.
ART. 20 - Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni. Non è ammessa forma alcuna di rappresentanza o di delegazione per l’esercizio del diritto di voto.
ART. 21 - L’Assemblea è presieduta dal Legale Rappresentante con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo. Per le votazioni in Assemblea sono nominati dal Legale Rappresentante due scrutatori che sovrintenderanno alle operazioni di voto.
ART. 22 - In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita dalla maggioranza dei membri. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In ogni caso essa delibera validamente a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione non può avvenire prima di due ore dalla prima.
ART. 23 - Per deliberare sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti ovvero sullo scioglimento dell’Associazione è indispensabile la presenza di almeno i tre quarti dei membri dell’Assemblea ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti. La deliberazione di scioglimento dispone della devoluzione dell’attivo patrimoniale, se presente, verso un’altra Associazione con il medesimo scopo sociale, per fini di utilità generale.
ART. 24 - Le controversie fra soci sono demandate alla cognizione di un Collegio di Probiviri, nominato dall’Assemblea. Le competenze probivirali non sono soggette ad avocazione da parte degli organi sociali e le decisioni del Collegio non possono essere riformate dai medesimi organi, fatta salva l’impugnazione davanti alla competente autorità magistrale.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Legale Rappresentante - DI BIASE MARCO
Il Segretario - VIGILANTE PAOLO
I Consiglieri - MANTINI GIOVANNI, CIRILLO BRUNO
Pescara, lì 04/01/00