Legge Regionale 27 Marzo 2000, n. 17
Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso
REGIONE ABRUZZO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ARTICOLO 1 - Finalità
1. La presente legge, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e in
conformità ai principi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e
norme in materia di danno ambientale), ha per finalità la riduzione sul territorio regionale
dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti e, conseguentemente, la tutela
dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici ed
astrofisici statali, professionali e non professionali, di rilevanza nazionale, regionale o
provinciale e di altri osservatori individuati dalla Regione Abruzzo, la conservazione degli
equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette urbane ed
extraurbane, nonché la preservazione della possibilità, per la popolazione, di godere della visione
del cielo stellato.
2. Ai fini della presente legge viene considerato inquinamento luminoso
dell’atmosfera ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree
a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea
dell’orizzonte. È considerato, altresì, inquinamento ottico o luce intrusiva ogni forma di
irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le
quali non è richiesta alcuna illuminazione.
ARTICOLO 2 - Compiti della Regione
1. La Regione incentiva l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna
esistenti pubblici e privati secondo i criteri tecnici di cui alla presente legge.
2. Tutti i capitolati relativi all’illuminazione pubblica e privata devono essere
conformi alle finalità della presente legge.
ARTICOLO 3 - Compiti delle Province
1. Le Province:
- a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia elettrica da illuminazione esterna diffusa da chiunque nel territorio di competenza;
- b) curano la redazione e la pubblicazione dell’elenco dei Comuni nel cui territorio esista un osservatorio astronomico da tutelare ai sensi della presente legge.
ARTICOLO 4 - Compiti dei Comuni
1. I Comuni:
- a) si dotano, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, di piani dell’illuminazione, predisponendo piani urbanistici di attuazione;
- b) sottopongono al regime dell’autorizzazione da parte del Sindaco tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, con le sole eccezioni degli impianti di modesta entità;
- c) provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emettere ordinanze per garantire il rispetto e l’applicazione della presente legge sul territorio di loro giurisdizione;
- d) provvedono, ove necessario, anche su richiesta degli osservatori astronomici di cui all’art. 5, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti, disponendo la loro modificazione o sostituzione;
- e) applicano, introitandone i proventi, le sanzioni amministrative previste.
ARTICOLO 5 - Osservatori Astronomici
1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici
statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale.
ARTICOLO 6 - Regolamentazione delle sorgenti di luce
1. Per tutte le nuove installazioni e per la ristrutturazione degli impianti
esistenti sono considerati anti inquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli
impianti aventi un’intensità luminosa massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90° ed oltre.
2. Tutti gli impianti devono essere equipaggiati con lampade della più alta
efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia.
3. I suddetti impianti devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di
ridurre, entro le ore ventiquattro, l’emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al
30% rispetto al pieno regime di operatività (riduzione di flusso o spegnimento parziale).
ARTICOLO 7 - Fasce di rispetto
1. Intorno agli osservatori astronomici tutelati sono istituite zone di protezione
dall'inquinamento luminoso estese per un raggio di 25 km per gli osservatori professionali e 10 km
per quelli non professionali.
ARTICOLO 9 - Disposizioni transitorie e finali
1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le sorgenti
di luce non rispondenti ai criteri di cui all'art. 6 devono essere sostituite o modificate in modo
da evitare la dispersione di luce verso l'alto.
2. Per l'adeguamento degli impianti, la Regione concede contributi in conto capitale
ai Comuni e ai privati.